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Contratto di Apprendistato: come funziona e cosa bisogna sapere

La normativa vigente alla base del contratto di apprendistato è stata rivista dal Jobs Act con il DL 81/2015, che ha arricchito il Testo Unico con importanti novità, al fine di introdurre nel panorama giuslavorista il sistema duale che integra istruzione, formazione e lavoro.

Le statistiche dell’INPS hanno rilevato negli ultimi anni un netto aumento di assunzioni con contratto di Apprendistato, complici anche gli sgravi contributivi previsti per questa tipologia di inserimento.

Cos’è il contratto di Apprendistato

Secondo la definizione dell’art. 1, comma 1, del Testo Unico sull’Apprendistato, il contratto di Apprendistato è “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”.

Si tratta in sostanza di un contratto di lavoro subordinato che prevede un periodo iniziale di formazione, al termine del quale il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo indeterminato, in assenza di una comunicazione di interruzione da parte del datore di lavoro nel rispetto delle modalità e tempistiche previste per legge.

L’elemento caratterizzante del contratto di apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro è tenuto a erogare, come corrispettivo della prestazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità. Tali obbligazioni devono coesistere e non sono tra loro alternative o accessorie.

Per tale motivo, il rapporto di lavoro con contratto di apprendistato è detto “a causa mista”, in quanto l’apprendista, a fronte della sua prestazione lavorativa, riceve una retribuzione composita, che comprende uno stipendio in denaro e un programma di formazione specifica approfondita per lo svolgimento della mansione.

Come gli altri contratti di lavoro subordinato, il contratto di apprendistato deve essere redatto in forma scritta.

Tipologie di Apprendistato

Esistono tre tipologie di Apprendistato:

1. Apprendistato per la qualifica professionale

Si pone l’obiettivo di consentire a chi è impegnato in percorsi formativi di combinare lo studio con un’esperienza pratica nel mondo del lavoro.

2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Ha come obiettivo l’apprendimento di un lavoro o di un mestiere. In questo caso, all’interno del contratto di Apprendistato dovranno essere indicati il profilo formativo e la qualifica prevista al termine del percorso.

Questa tipologia di apprendistato prevede l’obbligo, per gli imprenditori con più di 50 dipendenti, di proseguire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con almeno il 20% degli apprendisti presenti in azienda, pena l’impossibilità di assumere ulteriori apprendisti.

3. Apprendistato di alta formazione e ricerca

Si pone l’obiettivo di permettere il conseguimento del diploma di istruzione secondaria, la laurea, un master, il dottorato di ricerca e il praticantato per l’accesso agli ordini professionali; può rappresentare un’opzione per il conseguimento del diploma o una certificazione tecnica e può agevolare l’ingresso dei giovani impegnati nelle aree di ricerca delle aziende.

Formazione in un contratto di Apprendistato

Il percorso di formazione che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto ha luogo in parte all’interno e in parte all’esterno dell’azienda.

La formazione interna viene definita all’interno di un piano formativo individuale, che deve essere allegato al contratto di assunzione e riportare gli obiettivi da conseguire durante il percorso formativo in azienda.

La formazione esterna, invece, si svolge presso strutture formative specializzate e consente all’apprendista di raggiungere una parte degli obiettivi previsti dal contratto.

La durata della formazione varia in base alla tipologia:

– minimo 400 ore annuali per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

120 ore suddivise nel triennio per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

durata variabile per il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, in relazione ad accordi regionali con le parti sociali e le Università, determinato anche in funzione del titolo di studio da conseguire

Durata del contratto di Apprendistato

Come quella della formazione, anche la durata del contratto dipende dalla tipologia di Apprendistato:

– nel caso del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il contratto non può durare più di 3 anni (generalmente 3 anni per la qualifica e 4 anni per il diploma).

– la durata di un contratto di apprendistato professionalizzante varia sulla base di quanto previsto dai CCNL di categoria; generalmente è compresa fra 6 mesi e 3 anni. Fanno eccezione alcune professioni del settore artigiano (ad esempio orafi o falegnami), per cui la durata può essere estesa fino a 5 anni.

– la durata del contratto di apprendistato per l’alta formazione e ricerca varia sulla base del titolo di studio che si intende conseguire (generalmente non è mai inferiore al corso di studi) ed è regolamentata da accordi fra le Regioni o Province Autonome e le associazioni territoriali datoriali, le università e gli istituti professionali.

Retribuzione di un apprendista e altri diritti

Anche la retribuzione degli apprendisti dipende dalla tipologia di contratto. Generalmente, il lavoratore con contratto di Apprendistato può essere inquadrato fino a due livelli sotto la categoria spettante e ricevere uno stipendio graduale calcolato in percentuale o sulla base dell’anzianità maturata.

Il trattamento fiscale dell’apprendista è agevolato in quanto prevede un’aliquota ridotta.

Di seguito le specifiche in base al tipo di apprendistato:

– la retribuzione di un apprendista con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è pari a 2.000 € annui per lavoratori minorenni e 3.000 € annui per i maggiorenni.

– per un contratto di apprendistato professionalizzante la retribuzione varia in base a quanto previsto dal CCNL. In linea di massima parte dal 60% della retribuzione prevista per il livello d’assunzione e gradualmente passa al 100% nel corso degli anni.

– la retribuzione pervista per il contratto di apprendistato per l’alta formazione e ricerca è disciplinata dal CCNL e dal livello di inquadramento.

L’apprendista, come tutti i lavoratori dipendenti, ha diritto ai seguenti benefit:

  • copertura assistenziale per malattia e maternità
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie (anche professionali), l’invalidità
  • copertura previdenziale
  • assegno per il nucleo familiare
  • Naspi e altri ammortizzatori sociali, in caso di crisi dell’impresa

Tutti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato hanno inoltre diritto di accedere al TFR (trattamento di fine rapporto).

Età massima per l’Apprendistato

Anche per determinare l’età massima per l’accesso a un contratto di Apprendistato occorre fare riferimento alla tipologia dello stesso:

– il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si rivolge a lavoratori tra i 15 e i 25 anni. La qualifica professionale può essere triennale, oppure si può trattare di un diploma professionale.

– al contratto di apprendistato professionalizzante possono accedere i giovani tra i 18 e i 29 anni (nel caso in cui siano già in possesso di qualifica professionale, anche a partire dall’età di 17 anni). Il Jobs Act ha introdotto la possibilità di assumere con contatto di apprendistato professionalizzante anche ai disoccupati percettori di Naspi, Dis-Coll e altri ammortizzatori sociali senza limiti d’età. La qualifica prevista da questa tipologia cambia in base a quanto previsto dai CCNL.

– il contratto di apprendistato per l’alta formazione e ricerca può essere stipulato nei confronti di lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni.

Ferie previste dal contratto di Apprendistato

Il lavoratore dipendente con contratto di Apprendistato ha, come gli altri dipendenti, diritto alle ferie annuali retribuite.

La maturazione delle ferie è vincolata all’effettiva prestazione di lavoro e la durata minima si calcola in relazione ai contratti collettivi nazionali.

Apprendistato licenziamento

In quanto contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche il contratto di apprendistato prevede che i lavoratori possano beneficiare delle tutele previste dall’ordinamento contro il licenziamento illegittimo, vale a dire senza giusta causa (comportamenti gravi che giustificano l’interruzione anticipata del rapporto di lavoro) o giustificato motivo (per inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore o nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, oppure per motivi inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione e al funzionamento della stessa).

Nel caso in cui non si presentino una giusta causa o un giustificato motivo per interrompere anticipatamente il rapporto di lavoro, il datore di lavoro può recedere dal contratto di apprendistato solo al termine del periodo di formazione, quindi alla scadenza del contratto.

Naturalmente è prevista la possibilità per entrambe le parti di recedere dal contratto con un preavviso, le cui tempistiche sono determinate dal CCNL o da una specifica contrattuale definita in accordo dalle due parti.

 


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